CARO AVVOCATO: divorzio: TFR ed altre indennità di fine rapporto

torta di divorzio 040L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

L’art. 12 bis della legge 898/1970 riconosce all’ex coniuge, non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile, una quota dell’ “indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro”, pari al “quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio“.

Tale norma non ricomprende solamente il trattamento di fine rapporto per i lavoratori subordinati privati e neppure menziona esplicitamente il rapporto di lavoro subordinato, ma usa una locuzione più generica applicabile anche ad altro tipo di rapporto, come ad esempio il rapporto parasubordinato (es. contratto di agenzia).

Inoltre la ratio della disposizione è comunemente individuata nel fine di attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato, ovvero di realizzare la ripartizione tra i coniugi di un’entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, così soddisfacendo a molteplci esigenze, non solo di natura assistenziale, ma anche di natura compensativa, rapportate cioè al contributo personale ed economico dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune.

In base a tali premesse non v’è ragione per escludere dall’ambito di applicazione della disposizione in esame le indennità spettanti all’agente di assicurazione, alla cessazione del rapporto di agenzia.

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