CARO AVVOCATO: appalto: garanzia biennale o decennale?

appaltoL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Nel caso di contratto di appalto, dopo il compimento dell’opera possono venire a galla dei vizi della medesima ed, in conseguenza di ciò, il proprietario potrebbe vedersi costretto a far valere i propri diritti

Secondo il contratto di appalto, colui che effettua l’opera è costretto per legge ad offrire due diverse garanzie contro questi vizi. La prima vale per due anni e copre le opere di minor durata. La seconda è decennale, ed è prevista dal codice per gli edifici o comunque per “le altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata”, secondo quanto stabilito dal codice civile.

La garanzia biennale dura due anni dalla consegna delle opere. Colui che ha commissionato l’opera deve presentare denuncia entro 60 giorni dalla scoperta del vizio. Tale termine inizia a decorrere dal momento in cui  si ha una qualche certezza che la colpa e dell’appaltatore , magari dopo una perizia eseguita da un tecnico. Se poi l’appaltatore ha agito per nascondere il vizio, o lo ha ammesso (anche affermando di non essere lui il responsabile), non si ha più bisogno di denunciarlo entro due mesi.

La garanzia decennale opera quando l’opera “per vizio del suolo o per difetto della costruzione rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti” (art. 1669 del codice civile). Per i giudici, vanno compresi nel concetto di “gravi difetti” anche quelli che, pur non compromettendo la statica del fabbricato, limitano in modo grave la funzione cui esso è destinato. Per esempio, le infiltrazioni d’acqua causate da insufficiente impermeabilizzazione.

Oltre alla garanzia, portata da due a dieci anni, viene prorogato anche, da due mesi a un anno il termine per la denuncia (da presentare, sempre, solo dopo che si ha la sicurezza delle responsabilità dell’impresa). Dopo la denuncia si ha un anno di tempo per intraprendere un’azione legale.

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