CARO AVVOCATO: la formazione di un nuovo nucleo familiare dell’obbligato al mantenimento

divorzio fedeL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Ci si chiede cosa accade in tutti quei casi in cui, l‘obbligato al mantenimento del coniuge o dei figli in virtù di separazione o divorzio, crei un nuovo nucleo familiare, anche di fatto, con o senza figli.

La formazione di una famiglia, anche di fatto, da parte del coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento non determina in nessun caso, nemmeno in presenza di nuovi figli, la sospensione o l’estinzione dei suoi doveri di assistenza materiale stabiliti dal giudice con la separazione legale.

In questo senso si è pronunciata la Cassazione Civile nella sentenza n. 24056 del 10 Novembre 2006, la quale ha compreso sia la situazione di separazione tra coniugi che di divorzio: “Il diritto all’assegno di divorzio non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona”.

La convivenza more uxorio potrà solamente influire su una nuova determinazione del valore dell’assegno in base al miglioramento o al peggioramento delle sue condizioni economiche e in sostanza stabilire se egli sia ancora in grado o meno di poter garantire al coniuge più debole lo stesso tenore di vita di cui godeva durante l’unione matrimoniale.

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