CARO AVVOCATO: la cancellazione delle società dal registro delle imprese

camera commercioL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Un fenomeno molto attuale, soprattutto in questo periodo di crisi, consiste, per ciò che concerne le società, l’estinzione volontaria delle medesime e la conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese.

La Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia resa a Sezioni Unite nel marzo 2013, ha affrontato la problematica connessa ai debiti ed ai crediti della società, nonchè la capacità di essere legittimati passivi in giudizi instaurati successivamente all’estinzione dell’ente collettivo.

E’ stato difatti stabilito che “qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.

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