CARO AVVOCATO: richiesta di condono: cosa si intende per ampliamento

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

La nozione di ampliamento non identifica una peculiare modalità di costruzione ma  trova la sua disciplina nell’art. 3 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 (T.U. in materia edilizia) nel quale è stato trasfuso l’art. 31 della legge 5/8/1978 n. 457, ai sensi del quale si intendono « e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); (omissis) e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; (omissis)».

Pertanto l’ampliamento, per il quale si prospetta la necessità di titolo edilizio, consiste in una modifica del manufatto tale da determinarne un aumento di sagoma.

La casistica giurisprudenziale è varia, e verte frequentemente attorno a interventi non diretti a creare ambienti chiusi, come ad esempio archi, pensiline, tettoie e simili. E’ stato ad esempio deciso che quando la tettoia quando è addossata al fabbricato esistente determina l’ampliamento dell’edificio principale, e pertanto è soggetta al rilascio di un titolo (T.A.R. Veneto Sez. II Sent., 27 luglio 2009, n. 2225).

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