CARO AVVOCATO: sequestro ex art. 156 c.c.

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Con i provvedimenti presidenziali resi all’udienza di separazione il Giudice, quando necessario, provvede alle statuizioni economiche stabilendo la corresponsione di un assegno di mantenimento.

Quando il coniuge non rispetti i provvedimenti, questi costituiscono titolo per intraprendere direttamente un’azione esecutiva nella parte in cui stabiliscono con certezza una somma mensile (per le spese straordinarie è necessario ottenere prima un decreto ingiuntivo).

In alternativa, il Giudice, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla separazione, può disporre il sequestro dei beni mobili ed immobili del coniuge che si sia reso inadempiente.

L’articolo 156 c.c., al VI comma, espressamente stabilisce che: “In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto“.

La domanda ex art. 156, comma VI, c.c., può essere proposta, concluso il giudizio di merito, con ricorso utilizzando il rito della camera di consiglio.

Quanto al rito, nei procedimenti ex art. 156, comma 6, c.c, dovendosi applicare il procedimento di cui all’art. 737 c.p.c. ed in mancanza di una diversa previsione espressa per tale singola fattispecie, il diritto di difesa delle parti è adeguatamente garantito attraverso l’instaurazione del contraddittorio tra le parti, assicurata dalla notifica del ricorso al convenuto e dalla possibilità per il convenuto di contraddire con una propria memoria difensiva, tanto più che nel caso di specie la decisione giudiziale non risolve una controversia sulla esistenza del diritto del coniuge all’assegno, diritto che ne costituisce un presupposto, ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso (Cass. Civ. Sez. I sentenza 22 aprile 2013, n. 9671).

Infatti, in tali procedimenti il Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l’obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell’inadempimento quale presupposto previsto dall’art. 156 comma 6 c.c., essendo onere del convenuto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni.

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