CARO AVVOCATO: riconsegna delle chiavi nel contratto di locazione

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Quando termina un contratto di locazione sorge per il conduttore l’obbligo di restituire l’immobile locato.

Per perfezionare la riconsegna della cosa locata non è sufficiente la mera messa a disposizione delle chiavi dell’immobile.

In una recente sentenza, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che l’obbligo di riconsegnare la cosa locata al locatore (art. 1570 c.c.) non si esaurisce in una semplice messa a disposizione delle chiavi ma richiede, per il suo esatto adempimento, una attività consistente in una incondizionata restituzione del bene e, dunque, in una effettiva immissione dell’immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore” (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1887).

Se il proprietario invece si rifiuta categoricamente di lasciare che il conduttore riconsegni l’immobile il conduttore deve cautelarsi per evitare poi azioni a suo carico oppure richieste di risarcimento del danno.

La Cassazione, nella medesima pronuncia, ha specificato che qualora non possa attuarsi la concreta (e comprovata) cooperazione di quest’ultimo si rende necessaria, ai fini della liberazione dagli obblighi connessi alla mancata restituzione, un’offerta fatta a norma dell’art. 1216 c.c., con onere della prova circa lo svolgimento di detta legale attività, a carico del conduttore (Cass. n. 8616/06). Del resto, questa Corte ha in modo costante affermato che la liberazione del conduttore dall’obbligo di riconsegnare la cosa locata si attua, essendo il rapporto di locazione un rapporto obbligatorio intuitu personae, solo con la consegna del bene, anche se nella modalità della consegna delle chiavi, al locatore in persona o ad altri soggetti che lo rappresentino in virtù di espressa sua volontà (v. Cass. n. 550/12; Cass. n. 5841/04) (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1887).

Dunque, se il proprietario si rifiuta di riprendere l’immobile, il conduttore può intimargli la restituzione.

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