CARO AVVOCATO: risarcimento del danno in caso di infortunio sul lavoro

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Al lavoratore vittima di infortunio sul lavoro spetta la normale retribuzione e, se vi è stato un danno biologico, anche il risarcimento del danno.

Il lavoratore ha sempre diritto ad ottenere l’integrale ristoro dei danni subiti, che possono assumere le vesti sia del danno patrimoniale, che del danno non patrimoniale (danno biologico, danno morale, danno esistenziale).

Qualora il grado di menomazione psico-fisica permanente conseguita a seguito del sinistro (c.d danno biologico) sia contenuta entro la soglia percentuale del 6%, il lavoratore non percepirà nulla dall’INAIL, ma avrà diritto ad ottenere l’integrale ristoro dei danni patiti (e, quindi, dei danni patrimoniali e non patrimoniali) direttamente dal datore di lavoro.

Nell’ipotesi in cui, invece, il grado di menomazione permanente sia compreso fra la percentuale del 6% e del 15%, il lavoratore percepirà un indennizzo dall’INAIL mediante la corresponsione di una somma capitale, calcolata mediante il sistema a punto, che andrà ad indennizzare soltanto in parte (e per i motivi che subito si diranno) il danno biologico subito dal lavoratore.

Nell’ipotesi, infine, in cui il lavoratore riporti un grado di invalidità permanente superiore al 15%, l’INAIL corrisponderà all’infortunato una doppia rendita, che andrà ad indennizzare da un lato parte del danno biologico subito, dall’altra le conseguenze patrimoniali che siano derivate dalle lesioni subite (c.d perdita di capacità di lavoro generica).

È proprio in riferimento a tali due ultime ipotesi che sorge per il lavoratore il diritto a richiedere al datore di lavoro il ristoro del danno c.d. differenziale.

Poiché l’indennizzo operato dall’INAIL a titolo di danno biologico si fonda su parametri che sono inferiori rispetto a quelli utilizzati in ambito civilistico, e poiché il lavoratore ha, comunque, diritto all’integrale risarcimento del danno, in dottrina, quanto in giurisprudenza, si è consolidato l’orientamento secondo il quale, dal momento che la tutela assicurativa indennitaria non mira all’integrale ristoro del danno patito dal lavoratore, ma assolve ad una funzione di natura previdenziale, l’infortunato avrà diritto di agire nei confronti del datore di lavoro chiedendo il risarcimento integrale di tutti i danni patiti: patrimoniali e non patrimoniali (e quindi: danno biologico permanente differenziale, c.d. danno differenziale quantitativo; danno biologico temporaneo, danno morale e danno esistenziale, c.d. danno differenziale qualitativo).

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