CARO AVVOCATO: rifiuto di concedersi al coniuge? Giustifica la separazione con addebito

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge, provocando oggettivamente frustrazione e disagio e, non di rado, irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico, costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner; questo rifiuto quindi configura e integra violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall’art. 143 c.c., che ricomprende tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale.

Il volontario comportamento di non intrattenere rapporti sessuali con il coniuge sfugge, pertanto, ad ogni giudizio di comparazione, non potendo in alcun modo essere giustificato come reazione o ritorsione nei confronti del partner e legittima pienamente l’addebitamento della separazione, in quanto rende impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali e impedisce l’esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato.

In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione L’addebito, tuttavia, presuppone che la mancanza dei rapporti sessuali sia stata la causa della separazione e non una conseguenza di una preesistente crisi coniugale.

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