CARO AVVOCATO: le locazioni temporanee

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Le locazioni transitorie sono quei tipi di locazioni in cui proprietario e inquilino si mettono d’accordo per un affitto di un alloggio per una durata momentanea, per un periodo che va da un mese a un massimo di diciotto mesi.

L’esigenza transitoria va dichiarata nel contratto e quella dell’inquilino va comprovata attraverso apposita documentazione da allegare al contratto.

Le condizioni per la transitorietà sono quelle previste in genere per i proprietari sono il fatto di dover destinare l’immobile ad abitazione o ad attività propria o dei familiari, di doverlo presto vendere, quello di dover eseguire a breve opere edili o quello di essere in via di divorzio o separazione legale. Per l’inquilino il fatto di aver un contratto o un trasferimento di lavoro a carattere temporaneo, la necessità di cure o di assistenza per sé o a familiari in luogo diverso dalla propria residenza, l’esecuzione di lavori nella propria casa che la rendano temporaneamente inutilizzabile, l’essere in attesa della disponibilità effettiva di un immobile acquistato oppure assegnato da un ente pubblico. Comunque, vale qualsiasi altra esigenza specifica collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata.

Il canone d’affitto della locazione transitoria può essere libero oppure nei capoluoghi di provincia essere superiori al 20% rispetto alla formula del 3+2. Al proprietario è concessa una detrazione fiscale del 15% da questo tipo di locazione mentre all’inquilino non spetta nessuna detrazione; le spese per l’imposta di registro vengono suddivise al 50% tra le due parti, locatore e conduttore.

Il rinnovo della locazione transitoria può avvenire tra le due parti solo se venisse confermata la transitorietà dell’alloggio e ciò deve avvenire tramite spedizione di raccomandata da inviare ovviamente prima della scadenza del contratto. Se non viene inviata la lettera, il proprietario è tenuto ad adottare il regime di canone libero per l’affitto, con la formula dei contratti ad uso abitativo del 4+4. Se viene dichiarato il falso, il proprietario è tenuto a risarcire tre mensilità del canone o in alternativa a ripristinare la vecchia tipologia di locazione.

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