CARO AVVOCATO: il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Nell’anno 2009, con il “pacchetto sicurezza,  il legislatore ha ampliato il novero dei comportamenti penalmente rilevanti, con l’introduzione del delitto di atti persecutori (cosiddetto stalking), ed è intervenuto, in maniera significativa, sul sistema delle cautele personali all’interno del processo.

In particolare, è stata inserita all’art. 282-ter c.p.p. una nuova misura cautelare personale di tipo coercitivo (ossia che limita in qualche modo la libertà personale di un individuo): il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa del reato.

Con tale strumento cautelare, il giudice fa divieto al destinatario di avvicinarsi a luoghi determinati, che siano abitualmente frequentati dall’offeso, oppure gli impone di mantenere una determinata distanza da tali luoghi e dalla persona offesa. In presenza di “ulteriori esigenze di tutela”, tale prescrizione è riferibile anche ai prossimi congiunti della persona offesa, nonché a persone con essa conviventi o comunque legate da relazione affettiva.

Il contenuto della cautela, nella sua duplice articolazione, è ulteriormente integrabile con il divieto per la persona sottoposta alle inibizioni in questione di comunicare con qualsiasi mezzo con i soggetti protetti.

Pur trattandosi di una misura palesemente correlata alla repressione dei fatti di stalking, il nuovo strumento si caratterizza, in realtà, per la generale portata applicativa, non essendo vincolata ad alcuna tipologia predeterminata di illecito penale.

L’art. 282-ter c.p.p. è diretto ad allargare lo spazio di protezione della vittima di atti violenti e persecutori a fronte delle possibili situazioni di contatto con l’aggressore, creando uno schermo di protezione attorno al “soggetto debole”.

La richiesta viene inoltrata al pubblico ministero ed il Giudice per le Indagini Preliminari sarà chiamato a pronunciarsi sulle modalità concrete di attuazione di tali obblighi.

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