STALKING: ecco tutte le spiegazioni

STALKING PER TUTTI – Tramite la sottoscritta spiegazione, sono lieta di presentarvi questa nuova rubrica, che si promette di tendere alla più proficua e banale spiegazione di quelle che sono le maggiori e principali Leggi italiane, che tutti conosciamo, ma che nel dettaglio possono essere travisate o mal interpretate. La finalità primaria è, non solo quella di prevenzione per tutte quelle donne che necessitano di qualche chiarimento, ma di effettiva conoscenza per la possibile critica laddove vengano spesso alterati i contenuti reali di un qualsiasi provvedimento legislativo. La Legge n. 38/2009 è in primis intitolata alle adozioni di misure urgenti di sicurezza, anti-stupro e stalking.Una breve analisi etimologica della parola mi permette di risalire alla morfologia anglosassone, culla del sostantivo “Stalk”, traducibile in lingua italiana con l’espressione “caccia in appostamento” o “pedinamento furtivo”. La legge si compone di soli 14 articoli e ciò che rileva, a parte le modifiche del codice penale e di procedura penale, è l’accostamento a particolari tutele che vanno dal semplice ammonimento alle misure di sostegno delle vittime del reato. La suddetta, inserisce all’interno del Codice penale l’articolo 612-bis (appunto la norma sullo Stalking) in realtàintitolato “Atti persecutori” e chedispone quantosegue: “….è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto…..ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Sostando a questa prima analisi, vengono subito in rilievo diversi fattori: la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni: questi sono i limiti “edittali” forniti dal legislatore alla disponibilità della figura del Giudice. Vi sarete spesso chiesti come il magistrato provvede a dare una pena superiore piuttosto che inferiore, ebbene questo dipende (in base ai limiti edittali appunto) anche dalle aggravanti e dalle attenuanti (possibile bilanciamento all’art 69 c.p.). Come recitano i commi successivi dell’articolo sugli atti persecutori infatti,la pena è, per esempio,“aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”, la pena è poi aumentata sino alla metà, se “il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità”. Gli agenti di polizia saranno autorizzati a procedere previa querela della persona offesa entro 6 mesi dal fatto; tuttavia procederanno questi d’ufficio, dunque senza la necessità di alcuna querela, qualora si tratti di un minore o di un soggetto con disabilità. Ciò che è rilevante far notare è che gli atti persecutori debbono essere idonei a procurare uno stato di prostrazione, soggezione e frustrazione della vittima stabile e duratura. Dal punto di vista processuale probatorio, il problema che si pone è circa l’ammissibilità; dunque provare un evento che di fatto non procura una lesione fisica (ma psicologica) accertabile con perizia medico legale, è di difficile risoluzione. Il giudice dovrà dunque verificare la ricorrenza di questi eventi (oggi classificabili anche sotto messaggi telefonici o mail) e la loro crescente intensità. È data in ultimo la possibilità alla vittima di ricorrere, prima della querela, all’ammonimento esponendo semplicemente i fatti avvenuti alla questura e presentando apposita istanza. Il questore provvederà a quel punto a richiamare il soggetto interessato invitandolo a mantenere una condotta conforme alla Legge. Per quanto attiene alle misure a sostegno delle vittime di reato, gli agenti di polizia e le istituzioni pubbliche hanno l’obbligo, secondo l’articolo 11, di indirizzare la vittima ai centri antiviolenza presenti sul territorio e in particolare nella zona di residenza della vittima. Questa breve spiegazione spero sia utile a quelle donne che chiedono aiuto primariamente al computer o a google e, solo dopo essersi ben informate, agli agenti di Polizia. Alla prossima spiegazione!

Valeria Sangermano di www.tribunaitalia.it

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