CARO AVVOCATO: Gare tra auto? E’ reato

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Gareggiare con l’auto in città o, comunque, fuori dalla apposite piste ed in assenza di una specifica autorizzazione è reato.

La norma incriminatrice originariamente prevista dal codice della strada (articolo 141 comma 9 del D.Lgs 285/92) è stata abrogata dal Dl 27 giugno 2003 convertito nella legge 214/03 che ha introdotto analoga fattispecie incriminatrice (articolo 9 ter del D.Lgs 285/92) peraltro più grave di quella precedente non solo perché la pena è stata aumentata ma altresi per la trasformazione della fattispecie da contravvenzione a delitto.

Difatti, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni. Le pene sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.

Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Quanto alla confisca del veicolo utilizzato per la gara si osserva che la vigente normativa (in modo ancor più evidente rispetto a quella precedente) la prevede obbligatoriamente . La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone.

Al fine di configurare una gara tra veicoli poi non è necessario un previo accordo tra i soggetti ma sufficiente che i conducenti dei veicoli pongano in essere una competizione in velocità tentando di superarsi e di prevalere perché possa ritenersi integrata la fattispecie di reato in esame.

 

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