CARO AVVOCATO: separazione e standard di vita del coniuge più debole

L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

In caso di separazione personale dei coniugi, il coniuge economicamente più debole, cui non sia addebitata la separazione ha diritto a mantenere uno standard di vita molto simile a quello che aveva in costanza di matrimonio.

Quindi, il coniuge più debole, se già conduceva una vita agiata, ha diritto a condurre uno stile di vita molto simile. Questo è quello che, nel corso degli anni, ha stabilito la Corte di Cassazione.

E’ stato infatti stabilito che se la moglie, in costanza di matrimonio assume una colf per la famiglia al fine di svolgere i lavori domestici, il marito, nonostante l’intervenuta separazione,  deve versare un assegno che includa anche la retribuzione della lavoratrice poiché il tenore di vita coniugale era stato improntato sulla necessità di avere una persona per i lavori domestici.

Ovviamente però, lo stesso tenore di vita od uno simile può essere garantito solamente dopo un’attenta analisi circa le capacità reddituali del coniuge economicamente più forte. Ovviamente bisognerà comparare l’analisi del reddito con quelle concernente la capacità lavorativa del coniuge più debole (molte donne difatti, specialmente dopo la nascita di figli, smettono di lavorare o sono costrette ad abbandonare il lavoro).

La valutazione della capacità lavorativa del coniuge più debole dovrà comunque essere effettuata in concreto; non sarà sufficiente possedere determinate capacità o qualifiche (es. diploma o laurea) se poi, a causa dello stile di vita tenuto, tali capacità non sono mai state sfruttate e sono divenute non più utilizzabili.

Un lungo periodo di inattività, infatti, determinato ad esempio dalla nascita di uno o più figli, potrebbe aver la professionalità fino al punto da rendere ormai impossibile un suo riutilizzo proficuo nel mondo del lavoro. A ciò deve anche aggiungersi una valutazione circa l’età del coniuge più debole poiché incide sulla ricerca di una futura occupazione.

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