Inps: Indennità di maternità lavoratrici dipendenti – figli biologici

Articolo preso per voi dal sito ufficiale dell’INPS, per aiutarvi in questa pratica.

 

CHE COS’È Un’indennità economica, sostitutiva della retribuzione, pagata dall’Inps alle lavoratrici per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (congedo di maternità).

 

A CHI SPETTA

  1. A tutte le lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps anche per la maternità (apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti)
  2. alle disoccupate, sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione a condizione che non siano trascorsi più di 60 giorni tra la data di inizio della disoccupazione, sospensione o assenza dal lavoro e la data di inizio del congedo di maternità
  3. alle disoccupate che hanno diritto all’indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione, anche se sono trascorsi più di 60 giorni tra la fine del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità alle disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione (ad esempio lavori in capo artistico, teatrale e cinematografico) a condizione che: 1) non siano trascorsi più di 180 giorni tra la fine del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità; 2) siano stati versati all’Inps 26 contributi settimanali negli ultimi due anni precedenti l’inizio del congedo
  4. alle lavoratrici agricole a tempo determinato che hanno lavorato per 51 giornate nell’anno precedente quello di inizio del congedo di maternità oppure nello stesso anno del congedo, prima dell’inizio del congedo stesso
  5. alle lavoratrici domestiche (colf e badanti) che hanno 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo stesso
  6. alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità).

COSA SPETTA

Un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera percepita nell’ultimo mese di lavoro. 

L’indennità è pagata per il periodo di congedo di maternità che comprende: 

  1. i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (oppure il mese precedente in caso di flessibilità) ed il giorno del parto
  2. i 3 mesi dopo il parto (oppure 4 mesi dopo il parto in caso di flessibilità)
  3. se il parto avviene prima della data presunta, i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta si sommano ai 3 mesi dopo il parto
  4. se il parto avviene dopo la data presunta, sono pagati anche i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva
  5. altri periodi di astensione obbligatoria anticipata o prorogata disposti dal Servizio ispezione del lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro (DPL). 

LA DOMANDA

Va presentata al proprio datore di lavoro ed alla sede Inps di residenza (o domicilio se diverso dalla residenza), di regola prima della data di inizio del congedo di maternità. Le disoccupate presentano la domanda solo all’Inps.
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro il termine di un anno dalla fine del congedo di maternità; diversamente, il diritto all’indennità si perde. 
Può essere utilizzato il modello Mod.Mat. SR01 disponibile nelle Sedi dell’Inps oppure sul sito internet www.inps.it – Modulistica online.
La domanda può essere spedita per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) o tramite un ente di patronato che offre assistenza gratuita, allegando la fotocopia del documento di identità. 

DOCUMENTAZIONE 

  1. Certificato medico di gravidanza rilasciato dal medico dell’ASL (Servizio Sanitario Nazionale) contenente la data presunta del parto. Il certificato va consegnato in busta chiusa
  2. Certificato di nascita del bambino o autocertificazione da consegnare di regola entro 30 giorni dal parto
  3. Copia del provvedimento con il quale il Servizio ispezione del lavoro ha disposto altri periodi di astensione obbligatoria dal lavoro. Non occorre consegnare tale copia se il provvedimento viene inviato all’Inps dal Servizio ispezione
  4. Documentazione medica da cui risulta l’interruzione della gravidanza avvenuta dopo 180 giorni dall’inizio della gravidanza
  5. Per le lavoratrici che scelgono la flessibilità, certificazioni mediche rilasciate in data non successiva alla fine del 7° mese di gravidanza: 1) dal ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (ASL) o con esso convenzionato; 2) dal medico aziendale, ove previsto. Le certificazioni vanno presentate all’INPS in busta chiusa.

CHI PAGA

Di regola, l’indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

L’indennità è pagata direttamente dall’Inps alle lavoratrici:

  1. stagionali a tempo determinato
  2. domestiche
  3. agricole a tempo determinato
  4. dello spettacolo saltuarie o a termine
  5. disoccupate. 

Il pagamento diretto è effettuato dall’Inps secondo la modalità scelta nel modello di domanda:

  1. bonifico presso l’ufficio postale
  2. accredito su conto corrente bancario o postale.

Una volta presentata la domanda, se l’Inps non paga entro 1 anno dalla fine del congedo, l’indennità si perde per prescrizione.

Per evitare la perdita dell’indennità, è necessario portare all’Inps una richiesta scritta di pagamento prima che finisca l’anno di prescrizione. La richiesta può essere anche spedita per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della richiesta, se nel frattempo il pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione.

 Veronica Mordanini

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