CARO AVVOCATO: cartella nulla senza il preventivo avviso bonario

equitaliaL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Secondo la Suprema Corte di Cassazione il c.d. “avviso bonario” deve necessariamente precedere alla notifica della cartella di pagamento.

L’art. 36 ter del D.P.R. 600/1973 sancisce difatti che che “gli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta’ sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici”. Tale controllo formale consente agli Uffici di: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto; b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti; c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti; d) determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi; f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Nel caso ci siano differenze tra i dati in possesso dell’Agenzia e quanto dichiarato dal contribuente, quest’ultimo viene invitato dall’Ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti.

Il comma 4 dell’art. 36 ter, infine, prevede che “l’esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.

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