CARO AVVOCATO: quando l’omesso versamento dell’IVA non è reato

acconto-ivaL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Non costituisce reato l’omesso versamento dell’Iva quando l’imprenditore è stato assolutamente impossibilitato a pagarla e non ha privilegiato gli altri creditori rispetto al fisco. E’ quanto emerge dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione.

Il caso vedeva un imprenditore essere ritenuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 74/2000, art. 10-ter, (omesso versamento di IVA per l’anno di imposta 2007). Secondo i giudici di merito le dedotte difficoltà economiche della società da lui rappresentata (successivamente fallita) non potevano esimerlo da responsabilità, trattandosi di reato a dolo generico integrato dalla consapevole scelta imprenditoriale di omettere i versamenti dovuti.

Il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico essendo sufficiente a integrarlo la coscienza e volontà di non versare all’erario le ritenute effettuate nel periodo considerato. La prova del dolo è insita nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di punibilità, entro il termine previsto.

Affinché possa dirsi escluso l’elemento soggettivo del reato, occorre, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.

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