CARO AVVOCATO: cartelle esattoriali non notificate ed impugnazione tempestiva

equitaliaL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha emesso un provvedimento di annullamento di una cartella esattoriale impugnata dal contribuente “tardivamente”, in seguito ad istanza di accesso agli atti amministrativi.

Il ricorrente, raggiunto dalla notifica di un “preavviso di fermo amministrativo” del proprio autoveicolo, formulava istanza di rateizzazione del debito al fine di cancellare, previo versamento della prima rata, il provvedimento cautelare emesso da Equitalia Sud S.p.A. Riscontrata l’esistenza, a proprio carico, di un debito relativo a una cartella esattoriale dell’importo di circa Euro 31.000,00 il contribuente aveva presentato , istanza di accesso agli atti al fine di verificare la validità della notifica della cartella.

Il contribuente, conseguentemente, in data 10 dicembre 2013 (nel termine di sessanta giorni dall’istanza di accesso agli atti presentata) notificava al Concessionario della Riscossione ricorso avverso la cartella esattoriale de qua, eccependo l’illegittimità della stessa per difetto di notifica perchè l’atto veniva recapitato in domicilio diverso rispetto a quello effettivo.

Come chiarito dalla CTP di Bari, dunque, ai fini del giudizio di tempestività del ricorso interposto, il dies a quo non poteva coincidere con il giorno di perfezionamento di  una notifica “nulla”, ma coincide con quello in cui risulta che il contribuente ha avuto effettiva conoscenza del contenuto dell’atto. Ciò, peraltro, con onere della prova in capo all’Amministrazione che eccepisce la tardività del ricorso. I fondamenti di tali principi espressi, del resto, erano già stati sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 4760 del 2009).

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