CARO AVVOCATO: nuove procedure per startup ed incubatori di certificati

start-upL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Con la Circolare 29 agosto 2014, n. 3672/C, il Ministero dello Sviluppo Economico sono stati ridotti a due gli adempimenti annui di aggiornamento dei dati che le start-up innovative e gli incubatori certificati devono assolvere presso l’ufficio del Registro delle Imprese.

Le start-up innovative e gli incubatori certificati sono tenuti all’iscrizione in un’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 c.c. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro, la sussistenza dei requisiti per l’identificazione della start-up innovativa e dell’incubatore certificato, previsti dal co. 2, 3 e 5, D.L cit., è attestata mediante autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del Registro delle imprese.

Le start-up innovative e gli incubatori certificati sono automaticamente iscritti alla sezione speciale del Registro a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico contenente, rispettivamente, le informazioni di cui all’art. 25 co. 12 e co. 13, D.L. cit.

Ai sensi dell’art. 25, commi 14 e 15, sussistono tre differenti adempimenti di cui due parzialmente sovrapposti, cui le start-up innovative e gli incubatori certificati sono chiamati ad effettuare nel corso dell’anno solare. Nello specifico, da una parte, l’art. 25, co. 14, richiede che, con cadenza semestrale, siano aggiornate le informazioni di cui ai commi 12 e 13 sopra citati, prevedendo per queste il regime di pubblicità di cui all’art. 25, co. 10[3] e, dall’altra, l’art. 25, co. 15, dispone che il rappresentante legale della start-up innovativa e dell’incubatore certificato, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, è tenuto ad attestare il mantenimento del possesso dei requisiti di cui all’art. 25, co. 2, 3 e 5; dichiarazione, quest’ultima, che andrà depositata presso il Registro delle imprese.

Il documento del Ministero chiarisce che l’adempimento di cui al co. 14 (aggiornamento semestrale delle informazioni indicate ai commi 12 e 13) debba essere assolto entro sei mesi dall’iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle imprese. La scadenza per il secondo adempimento è invece adeguata, rispettivamente, al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo al termine dell’esercizio sociale.

È stato chiarito poi, ed è questa la novità di maggior rilievo, che la comunicazione dei dati semestrale, con scadenza nel semestre successivo al termine dell’esercizio sociale, possa essere effettuata unitamente all’attestazione del mantenimento dei requisiti di cui art. 25, co. 15, cit., opportunamente integrata delle ulteriori informazioni previste dall’art. 25, co. 12 e 13, cit.

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