CARO AVVOCATO: nuovo procedimento di separazione e di divorzio

9-togaL‘avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Con il decreto- legge n. 132 del 12 settembre 2014 è stata modificata anche la modalità di risoluzione delle controversie in materia di separazione, divozio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio. E’ stata difatti introdotta la possibilità di provvedere in tal senso, senza il ricorso in Tribunale, ma direttamente con l’avvocato.

L’art. 6. del predetto decreto prevede difatti la possibilità di stipulare una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.

La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato puo’ essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Le disposizioni testè enunciate però non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’avvocato della parte e’ obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle necessarie certificazioni.

All’avvocato che viola l’obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e’ competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

 

Impostazioni privacy