CARO AVVOCATO: terzo trasportato e risarcimento del danno

incidenteL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il terzo trasportato, che a seguito di un sinistro stradale venga danneggiato, deve convenire in giudizio solamente l’impresa di assicurazione e non anche il conducente del veicolo su cui era a bordo. Tale soggetto non è un litisconsorte necessari.

Questa è la soluzione cui è pervenuto il Tribunale di Siena, il cui Giudice investito della questione ha evidenziato che nessun addebito di responsabilità civile, ex art. 2054 c.c., può essere mosso al conducente dell’autovettura su cui era avvenuto il trasporto in quanto il sinistro stradale era sorto a causa di un tamponamento da tergo cagionato dalla violazione dell’art. 149 C.D.S.

E’ stato inoltre sottolienato che, nel caso di specie, non era mai stata messa in discussione la natura dell’azione diretta esperita dall’attore ai sensi dell’art. 141, D.L. n. 209/05. Infatti l’azione, istaurata contro l’impresa di assicurazione del veicolo su cui il trasportato era a bordo, escludeva inconfutabilmente la possibilità che l’azione medesima potesse rientrare nel combinato disposto dall’art. 144 stesso decreto e l’art. 2054 c.c.Infine il giudicante ha evidenziato che nell’azione diretta del trasportato non è previsto né è necessario un accertamento di responsabilità del vettore nella produzione del sinistro ex art. 141, 1 comma D.L. 209/05.

Pertanto, in coerenza con quanto sopra esposto, è stato asserito che l’unico soggetto legittimato passivo dell’azione diretta dal terzo trasportato, ex art. 141, D.L. 209/05 fosse stata l’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro come sancito dal 3 comma della medesima norma nei confronti del quale il danneggiato aveva altresì l’onere di esperire la procedura stragiudiziale di cui all’art. 148, 2 comma D.L. 209/05.

Ka norma tende a tutelare la posizione giuridica del terzo trasportato e, solo successivamente, si preoccupa delle posizioni soggettive delle imprese assicurative che dovranno dirimere le loro divergenze senza compromettere la tutela personale dei soggetti danneggiati.

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