CARO AVVOCATO: incarico al commercialista per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi

agenzia-entrateL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Sorgono sempre più contenziosi tra commercialista e cliente nel caso in cui quest’ultimo ometta di effettuare l’invio telematico della dichiarazione dei redditi del contribuente, generando così un debito di natura tributaria a carico di quest’ultimo.

La Suprema Corte di Cassazione, investita recentemente della questione (sent. 11 giugno 2014, n. 13138) ha statuito che

“l’invio telematico della dichiarazione dei redditi richiede il conferimento da parte del contribuente di uno specifico incarico all’intermediario, trattandosi di adempimento distinto da quello di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale in generale, con conseguente necessità di accertamento della sussistenza di tale incarico in ipotesi di relativa contestazione”: questo il principio di diritto fissato dalla Cassazione nella sentenza 11 giugno 2014, n. 13138.

La pronuncia è occasionata da una vicenda concernente un contribuente a cui era stata notificata una cartella di pagamento, in applicazione dell’art. 36bis Dpr 600/73, per l’omesso versamento di Irpef, Irap ed addizionali, relativamente all’anno 1999.

Il contribuente aveva proposto ricorso avverso il provvedimento sostenendo, sin dai gradi di merito, che non aveva sottoscritto personalmente la dichiarazione dei redditi posta a fondamento della pretesa impositiva (e della sanzione consequenziale) e che, in particolare, il modello era stato trasmesso per via telematica dal proprio commercialista, senza che lo stesso avesse ricevuto formale incarico.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione al contibuente non puo dunque essere imputato il mancato pagamento di quanto dovuto in virtù della presentazione della dichiarazione dei redditi effettuata senza formale incarico poichè l’atto non può essere riferibile allo stesso, ma allo stesso tempo potrebbero essere comminate le sanzioni dovute per mancata presentazione di tale documento.
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