CARO AVVOCATO: illegittimo mutamento di residenza de minore senza il consenso di entrambi i coniugi

trasferimento residenzaL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il Tribunale di Milano, sempre molto attento alle esigenze di una giurisprudenza sempre in mutamento in tema di diritto di famiglia, ha statuito che il trasferimento dei minori, deciso unilateralmente da un genitore senza il consenso dell’altro, determina la violazione delle disposizioni del regime di affidamento condiviso, e come tale consiste in un atto illegittimo.

Tale provvedimento è stato reso nel mese di giugno 2014, a seguito di ricorso del coniuge, separato dalla moglie consensualmente, il quale ha lamentato l’illegittimo trasferimento della stessa insieme ai figli presso un luogo diverso dalla residenza abituale, in violazione della disciplina del sussistente affidamento condiviso.  Il Tribunale invstito della questione ha inoltre evidenziato che  il luogo di residenza abituale dei minori deve essere stabilito dai genitori “di comune accordo”, anche in presenza di un regime di affidamento monogenitoriale.

Pertanto, il trasferimento della prole stabilito unilateralmente da un genitore, senza il consenso dell’altro, integra un atto illecito con rilevanti conseguenze in danno dell’autore, tali da poter provocare anche una modifica del regime di affidamento. D’altra parte, il genitore che subisce il trasferimento unilaterale, continua ad essere tutelato in quanto il suddetto trasferimento non determina una modifica del principio della competenza territoriale, permanendo la potestas decidendi del Tribunale del luogo in cui il minore viveva abitualmente (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 28 maggio 2014 n. 11915). Nella vicenda in esame, sussistendo il regime di affidamento condiviso con scelta della residenza abituale dei minori nell’attuale luogo di residenza anagrafica, il trasferimento unilaterale determinerebbe una grave violazione alle norme dell’affidamento condiviso e sarebbe inidoneo a produrre effetti giuridici. Infatti, mancando il consenso del padre, la madre non avrebbe titolo giuridico per il trasferimento anagrafico dei figli, i quali potrebbero essere trasferiti illecitamente per poi dover rientrare nuovamente nella sede di dimora abituale.

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