CARO AVVOCATO: responsabilità del chirurgo estetico

chirurghi-al-lavoro1L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

L’attività medica è giuridicamente inquadrabile come una professione intellettuale, disciplinata nei suoi profili generali dagli artt. 2229-2238 c.c.; l’applicabilità alla professione medica di tali disposizioni e del disposto di cui all’art. 2230 in tema di prestazione d’opera intellettuale, è uno di quegli argomenti logico-giuridici che ha permesso d’inquadrare la responsabilità medica come una responsabilità di tipo contrattuale.

È nell’ambito di questo contesto che s’inserisce il tema della responsabilità del medico specializzato e, in particolare, quella del medico chirurgo plastico (ovvero estetico).

È un fenomeno, quello della chirurgia estetica, sempre più diffuso nella nostra società, sostenuto principalmente dal desiderio, proprio di pazienti di ogni sesso ed età, di voler migliorare quegli aspetti considerati imperfetti nel proprio aspetto fisico; chiaramente, ad una domanda sempre più consistente di prestazioni chirurgiche di questo tipo, si accompagna fisiologicamente un aumento delle richieste di risarcimento connesse ad eventuali errori operati dal chirurgo, ovvero all’insoddisfazione per il risultato ottenuto.

Nell’ambito della chirurgia estetica la dottrina e la giurisprudenza prevalenti distinguono tre specifiche branche della chirurgia estetica, a secondo della finalità che le stesse si propongono ovvero: riparativa (quando vi è la necessità di ricostruire la somatica precedente alterata da un evento esterno, ad esempio a seguito di un sinistro), ricostruttiva (volta a correggere imperfezioni naturali, gravemente pregiudizievoli per la vita di relazione) e correttiva (che comprende tutti gli interventi ritenuti non necessari per la tutela della salute, apparentemente rivolti a correggere modeste imperfezioni e, pertanto volti esclusivamente a conseguire una maggiore sicurezza nella vita di relazione).

Nell’ultima ipotesi, parte della dottrina e della giurisprudenza sostengono che non potrà trovare applicazione la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale e di conseguenza, neppure quello esistenziale, in quanto, salvo il caso in cui il chirurgo operi al di fuori di quanto concordato con il paziente, o con imperizia, è da escludersi: sia la presenza di un reato (ex art. 50 c.p.), sia la tutela di un interesse costituzionalmente garantito, perchè si ribadisce, l’intervento in questione non è compreso tra quelli considerati necessari per la tutela della salute.

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