CARO AVVOCATO: assenza dal domicilio in caso malattia: cause di giustificazione

servizi-inps-passati-onlineL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Nel caso in cui il lavoratore non si renda reperibile, durante la malattia, nel domicilio indicato durante la prima visita di controllo, decade dalla retribuzione per n. 10 giorni.

E’  prevista la non applicabilità della sanzione nei casi in cui l’assenza risulti dovuta ai seguenti giustificati motivi: “cause di forza maggiore, concomitanza di visite, prestazioni ed accertamenti specialistici anche presso un medico scelto dal lavoratore e lontano dalla propria abitazione, sempreché il lavoratore dimostri che non potevano essere effettuati in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità; nel caso di situazione che abbia reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale dell’ammalato altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti il suo nucleo familiare”.

Per quanto concerne la seconda previsione di cause giustificative dell’assenza è opportuno premettere che il concetto di “nucleo familiare”, espresso nella circostanza, ha un significato più sociale che giuridico o anagrafico. Pertanto, sono da considerare compresi in esso non solo i familiari che risultino a carico o, comunque, conviventi, ma anche gli altri c.d. “stretti congiunti”, quali gli ascendenti, i discendenti, i fratelli o le sorelle.

Acquisita, da parte dell’organo che ha effettuato i controlli, la comunicazione dell’assenza (anche per i controlli richiesti autonomamente dal datore di lavoro), la sede ne darà formale notizia al lavoratore, secondo le procedure descritte successivamente, il quale, entro i successivi 10 giorni, potrà far pervenire la documentazione necessaria ai fini della valutazione degli eventuali motivi giustificativi dell’assenza. Decorso il periodo sopra indicato senza che l’assicurato abbia prodotto i necessari motivi giustificativi della mancata presentazione a visita, ovvero valutati negativamente, la sede applicherà la sanzione prevista, dandone comunicazione al lavoratore, mediante lettera raccomandata e nei casi di pagamento a conguaglio, al datore di lavoro, ai fini anche degli eventuali recuperi.

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