CARO AVVOCATO: istituito il fondo per la morosità incolpevole

inquilinoL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 14 luglio il decreto ministeriale che da attuazione alla norma dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 che ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato bandi o altre procedure amministrative per l’erogazione di detti contributi. Il decreto ministeriale stabilisce i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole ed i requisiti che debbono essere riscontrati negli inquilini che consentono l’accesso al fondo contributivo per di sanare un ritardo nei pagamenti del canone di locazione ma anche di far fronte al deposito cauzionale. È previsto un tetto massimo al contributo concedibile che non potrà superare la somma di € 8.000.

Per “morosità incolpevole” si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma può essere dovute ad una delle seguenti cause:

– perdita del lavoro per licenziamento;
– accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
– cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
– mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
– cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
– malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

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