CARO AVVOCATO: no al diritto di abitazione al coniuge separato

casa-bugambiliaL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

La Cassazione civile, con sentenza resa dalla sez. II, 12 giugno 2014, n. 13407, ha statuito che al coniuge separato non spetta il diritto di abitazione nell’immobile adibito a casa coniugale in caso di morte dell’altro coniuge.

L’art. 540 c.c. stabilisce che “a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli“.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione però il diritto d’abitazione della casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso dei beni che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, previsti dall’art. 540, 2 comma, cod. civ. non spettano al coniuge separato, anche se la separazione sia avvenuta senza addebito. Quel che rileva difatti è la cessazione della convivenza nel regime di separazione personale che ha spezzato il collegamento dell’immobile con la destinazione a residenza familiare. In tale ipotesi difetta il requisito della coabitazione e non vi è quindi una casa adibita a residenza familiare.

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