CARO AVVOCATO: si al recesso dal contratto di locazione se il cane abbaia

GORK (1)_1L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione si è occupata di stabilire la legittimità di un recesso dal contratto di locazione richiesta dal conduttore per “gravi motivi“.

I “gravi motivi”, secondo quanto argomentato dal ricorrente, consistevano del dover convivere con il cane del vicino, il quale abbaiava di notte e di giorno, rendendo intollerabile la vita del conduttore.

Il proprietario si è difeso argomentando che il comportamento posto in essere dall’animale non poteva giustificare il recesso dal contratto poichè gli atti ed i fatti occorsi non potevano essere imputati al proprietario medesimo, essendo fatti cagionati da terzi che potevano rientrare nell’alveo della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., ossia nell’alveo della responsabilità extracontrattuale.

La Corte di  Cassazione ha però accolto la doglianza del ricorrente, citando la propria giurisprudenza pregressa e precisando che il “grave motivo” può essere anche “determinat[o] da fatti estranei alla sua [della controparte, il locatore] volontà” e può persino essere “imprevedibile”.

L’elemento scriminante risiede nell’incremento drastico della gravosità del contratto per parte conduttrice, tale da determinare uno squilibrio consistente nell’armonica reciprocità delle prestazioni. Difatti l’entità del canone di locazione richiesto varia anche da zona a zona poichè diminuisce in caso di immobile soggetto a fonti di disturbo e nocumento della quiete.

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