CARO AVVOCATO:

apeL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il Legislatore con la L. n. 9/2014, decorrente dal 22.2.2014, oltre ad aver convertito il c.d. decreto “Destinazione Italia” (D.L. n. 145/2013), ha posto rimedio all’intricata vicenda dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica), iniziata con l’introduzione dei commi 3 e 3-bis dell’articolo 6 del D.L. n. 63/2013, prevista per gli atti di compravendita e locazione aventi ad oggetto immobili.

Con il D.L. n. 145/2013, l’articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005 è stato nuovamente modificato, stabilendo, a partire dal 24.12.2013, quanto segue:

1. l’eliminazione dell’obbligo di allegare l’APE relativamente agli “atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito” ed ai contratti di locazione di singole unità immobiliari;

2. la trasformazione, in caso di mancata allegazione dell’APE, della norma che disponeva la nullità del contratto in sanzione pecuniaria.

Da un punto di vista monetario tali sanzioni pecuniarie risultano essere così stabilite:

da € 3.000 a € 18.000, in caso di mancata allegazione dell’APE (per le fattispecie per le quali sussite tale obbligo);
da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancata informazione o consegna dell’APE.

Il comma 3 del citato articolo 6 prevede inoltre l’obbligo di inserire nel contratto un’apposita clausola, con la quale l’acquirente o il conduttore devono dare atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’APE. A tal proposito come indicato ancora dal citato Studio del Notariato n. 657-2013/C, le “informazioni” devono essere “specifiche, concernenti in particolare la prestazione energetica dell’edificio trasferito o locato”, così come desumibili dall’APE stesso di cui l’edificio risulta dotato. Tuttavia, nel contratto è̀ sufficiente riportare la dichiarazione dell’interessato che ha ricevuto le informazioni, senza cioè esplicitare in dettaglio il tipo e le informazioni ricevute.

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