CARO AVVOCATO: sospensione cautelare dal servizio da parte del datore di lavoro

lavoratoreL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Nell’ipotesi in cui il lavoratore compia, nell’espletamento delle proprie mansioni e/o in un contesto lavorativo, di fatti gravi, tali da minare il rapporto intercorrente tra le parti, nell’attesa di una contestazione disciplinare, può essere cautelativamente sospeso dal servizio.

In caso di sospensione cautelare del lavoratore dal servizio, connessa alla pendenza di un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione o di proscioglimento, implicante l’automatica caducazione della misura cautelare, il lavoratore ha diritto alle retribuzioni non corrisposte nel relativo periodo di sospensione.

Più in generale “la sospensione cautelare si configura come istituto i cui effetti permangono fin quando non intervenga l’accertamento demandato al procedimento penale o disciplinare, mentre il diritto alle retribuzioni non corrisposte nel relativo periodo è condizionato alla conclusione di tale procedimento in senso favorevole al lavoratore, venendo definitivamente meno, con essa, la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro, in vista del quale la sospensione era stata disposta.” (cfr. Cass. 15.11.1999 n. 12631). “Solo ove il procedimento disciplinare si concluda in senso sfavorevole al dipendente con l’adozione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio – pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto, giacché adottata in via meramente cautelare in attesa del secondo – si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto, legittimando il recesso del datore di lavoro retroattivamente, con perdita “ex tunc” del diritto alle retribuzioni a far data dal momento della sospensione medesima” (cfr. Cass. 9.9.2008 n. 22863).

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