CARO AVVOCATO: validità della costituzione in mora a mezzo raccomandata a.r.

raccomandata a.r.L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

L’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che, in tema  di costituzione in mora del debitore, la raccomandata con avviso di ricevimento inviata e non ritirata (la c.d. compiuta giacenza), debba considerarsi come regolarmente effettuata anche perchè la legge non prescrive l’utlizzo di particolari forme per portare a conoscenza del debitore l’atto di messa in mora.

In particolare, con sentenza del 28.11.2013 n° 26708, la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunziarsi sul punto, ha statuito che “l’atto di costituzione in mora del debitore non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Quando l’intimazione è stata spedita attraverso il servizio postale, mediante raccomandata, della relativa ricezione da parte del destinatario può essere fornita prova anche sulla base della presunzione di ricevimento fondata sull’arrivo della raccomandata all’indirizzo del destinatario, essendo quest’ultimo onerato di provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. La ricevuta di spedizione dall’ufficio postale rappresenta infatti, anche nel caso ove manchi l’avviso di ricevimento, la prova certa della spedizione. Da ciò consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto di intimazione al destinatario, nonché della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c.“.

Impostazioni privacy