CARO AVVOCATO: privacy aziendale e comportamento dei dipendenti

licenziamento-causeL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il tribunale di Napoli è stato chiamato a pronunciarsi sul licenziamento di un dipendente per accesso abusivo alle mail aziendali e violazione della privacy dell’azienda.

Nel corso della causa è stato rilevato che, a seguito di indagini interne, un dipendente si introduceva costantemente nelle mail dei propri colleghi, leggendo anche dati sensibili dell’azienda medesima, la quale provvedeva ad avviare la contestazione disciplinare ai sensi dell’articolo 7, L. n. 300/1970 e dell’ art. 8, Titolo VII, Sezione Quarta, del vigente contratto collettivo nazionale Industria Metalmeccanica e dell’Installazione di impianti, evidenziando la gravità del comportamento tenuto dal prestatore di lavoro e la violazione delle norme di comportamento previste dal Codice Disciplinare e dalle procedure aziendali.

Alla luce della gravità dei fatti veniva disposta dalla società la sospensione cautelare non disciplinare del dipendente con effetto immediato. La società procedeva al licenziamento per giustificato motivo soggettivo in considerazione della lesione del vincolo fiduciario.

Il dipendente presentava ricorso contro il licenziamento e l’azienda si costituiva in giudizio e presentava una memoria difensiva con allegazione di file di log. I file di log, per completezza di analisi, sono file in cui sono registrate le attività compiute per esempio da un’applicazione, da un server, o da un utente. Ad ogni collegamento sui server vengono scritte informazioni relative all’accesso dell’utente (Indirizzo IP, data, ora, pagina richiesta, login, account).

Il giudice ha accolto la domanda del dipendente in quanto non è stata raggiunta la prova degli accessi e la riferibilità degli stessi alla responsabilità del ricorrente in maniera certa, anche attraverso elementi induttivi. Il giudice ha evidenziato come l’azienda abbia fondato il licenziamento sui log relativi all’IP ma non sui log relativi agli accessi illegittimi che possono desumersi dall’incrocio con gli altri log del sistema Lotus dominio).

Il giudice ha specificato come tali file di log non siano più disponibili a distanza di tempo dei fatti ma sono disponibili esclusivamente solo delle copie fatte su un cd degli stessi realizzati dal datore di lavoro a seguito di un accesso amministrativo.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato e ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro l’azienda è stata condannata al pagamento del risarcimento del danno commisurati alle retribuzioni globali, di fatto, dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione delle singole scadenze al saldo, al pagamento degli oneri previdenziali, al pagamento delle spese processuali.

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