CARO AVVOCATO: prime pronunce sul processo telematico

toga bisL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il processo telematico è  entrato in vigore da pochi giorni e già ci sono state delle decisioni in ordine all‘ammissibilità o meno dei depositi “cartacei”.

l Tribunale di Reggio Emilia, in data 01 luglio 2014, ha dichiarato inammissibile un ricorso per decreto ingiuntivo depositato “in cartaceo” rilevato che “A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (art. 16-bis d.l. 18.10.2012, n. 179)”.

La modalità impiegata per la proposizione della domanda monitoria, difforme dalla citata prescrizione normativa (rimasta invariata anche dopo la pubblicazione del recente decreto legge 24 giugno 2014 n. 90), ha comportato l’inammissibilità del ricorso.

Una decisione più che condivisibile poichè la norma espressamente stabilisce l’obbligatorietà dell’iscrizione a ruolo telematica per i procedimenti di ingiunzione.

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