CARO AVVOCATO: prescrizione quinquennale dei crediti erariali

agenzia-entrateL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Si segnala una sentenza emessa in data 16.04.2014 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria la quale sancisce la sussistenza del termine prescrizionale di 5 anni per alcuni crediti erariali. In particolare, diversamente da ciò che ritene la giurisprudenza maggioritaria, la Commissione ha rilevato che alcuni crediti concernono prestazioni periodiche (IVA, IRPEF, ecc…), ossia prestazioni alle quali il contribuonete deve ottemperare periodicamente.

Secondo le ordinarie regole sulla prescrizione, i crediti derivanti da prestazioni periodiche si prescrivono in 5 anni (termine di prescrzione ridotto rispetto all’odinario termine di prescrizione decennale). Da questa premessa la Commssione fa discendere la prima conclusione, ossia che un atto amministrativo (cartella di pagamento) non confermato da sentenza definitiva di condanna necessariamente soggiace agli ordinari termini di decadenza e prescrizione. Successivamente, la Commissione nega che si possa ricorrere a un’applicazione estensiva dell’art. 2946 cod. civ., in base al quale la prescrizione decennale opera qualora la legge non disponga diversamente.

La questione della prescrizione è forse una delle più delicate tematiche in ambito tributario, soprattutto alla luce del fatto che, negli anni, i poteri dell’Agente della Riscossione sono stati potenziati e perfezionati a dismisura.

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