CARO AVVOCATO: la notifica a mezzo pec da parte dell’avvocato

pec-posta-elettronica-certificataL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il decreto svilupo bis (DL 179/2012) ammette la possibilità per l’avvocato di effettuare la notifica degli atti processuali tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

L’articolo 16-quater, comma 1, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdottto dalla legge di conversione [articolo 1, comma 19, punto 2, Legge 24 dicembre 2012, n. 228] è infatti intervenuto inserendo, nel testo della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, che prevede e disciplina la “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati”, l’art. 3-bis in tema di notificazione con modalità telematica.

Possono notificare solo gli avvocati che hanno già ottenuto l’autorizzazione dal rispettivo Consiglio dell’Ordine a notificare gli atti ai sensi della legge n. 53/1994.

 La norma dell’art. 3 bis della L. 53/1994 disciplina infatti solamente una delle possibili modalità di notificazione in proprio da parte degli avvocati. L’avvocato che intenda avvalersi della notifica a mezzo pec dovrà in ogni caso essere munito di autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma degli artt. 1 e 7 della L. 53/1994. L’autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall’applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell’ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

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