CARO AVVOCATO: mancato riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL

inail 2L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Sono numerosissimi i casi di infortunio sul lavoro rifiutati dall’Inail e non sempre si ha la prontezza di fare ricorso per vedersi riconosciuto l’evento che, in assenza di qualsivoglia opposizione, viene definitivamente archiviato oppure, in caso di rifiuto per malattia comune, passato per competenza all’Inps.

Per contrastare la decisione assunta dall’Istituto, si deve predisporre un ricorso di tipo amministrativo, entro 60 giorni dal provvedimento di mancato riconoscimento dell’infortunio, da indirizzare alla sede Inail competente. Il procedimento amministrativo si esaurisce in 150 giorni, ed è disciplinato dall’art. 111 Testo Unico 1124/65.

Se l’assicurato non riceve risposta dall’INAIL nel termine di 60 giorni da quello in cui ha presentato l’opposizione o, qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, può convenire in giudizio l’Istituto.

In particolare,  l’art 104 del T. U. dispone che “L’infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l’Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione dell’indennità per inabilità temporanea o sull’inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall’istituto assicuratore, comunica all’Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell’istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda. Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l’infortunato può convenire in giudizio l’Istituto assicuratore avanti l’autorità giudiziaria. Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 102 decorra senza che l’Istituto assicuratore abbia fatto all’infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione dei comma precedente.”

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