CARO AVVOCATO: la morte del lavoratore non estingue il diritto alle ferie annuali

corte_di_giuzia_ueL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

La Corte di Giustizia Europea ha recentemente stabilito che “il decesso del lavoratore non estingue il suo diritto alle ferie annuali retribuite. Agli eredi un’indennità finanziaria per le ferie non godute“.

Il diritto dell’Unione non ammette legislazioni o prassi nazionali che, in caso di decesso del lavoratore, escludono l’indennità finanziaria dovuta a titolo di ferie annuali retribuite non godute.

La direttiva concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro difatti prevede espressamente che ogni lavoratore abbia diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che tale periodo di ferie non possa essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.

Con la sua recente decisione la Corte rammenta a tutti gli stati membri che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio di diritto sociale di particolare importanza e che il diritto alle ferie annuali e quello al pagamento dovuto a tale titolo costituiscono i due aspetti di un diritto unico (cfr. Sentenza della Corte del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. C-350/06 e C-520/06).

La Corte ha già dichiarato che, quando il rapporto di lavoro cessa, il lavoratore ha diritto ad un’indennità per evitare che sia escluso qualsiasi godimento del diritto alle ferie (Sentenza della Corte del 3 maggio 2012, Neidel, C-337/10).

Il diritto dell’Unione osta a disposizioni o prassi nazionali in virtù delle quali un’indennità finanziaria non è dovuta al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro quando quest’ultimo non ha potuto beneficiare delle ferie annuali retribuite per malattia.

 

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