CARO AVVOCATO: sanzioni c.d.s.: prime interpretazioni sul pagamento in misura ridotta

multa1L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

La Suprema Corte di Cassazione è stata recentemente investita della questione del pagamento in misura ridotta e spese di notifica.

Secondo quanto stabilito dalle recenti modifiche in tema di pagamento di sanzioni derivanti dalle violazioni delle norme previste dal codice della strada, in caso di pagamento entro 5 giorni dalla contestazione, si ha diritto ad una riduzione del 30% del minimo edittale. Tale riduzione però non viene applicata alle spese di notifica, le quali debbono essere pagate per intero, essendo spese vive che l’Amministrazione ha comunque dovuto sostenere.

Molti trasgressori però, nell’effettuare il pagamento in misura ridotta, hanno ritenuto di dover applicare la riduzione del 30% anche alle spese di notifica ed hanno ricevuto cartella esattoriale per l’intera somma, peraltro raddoppiata

Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che, in tema di infrazioni stradali, al trasgressore che abbia pagato la sanzione nella misura ridotta indicata dall’amministrazione non è addebitabile il maggior importo di cui all’art. 203, comma 3, del codice della strada, anche se egli non ha versato le spese postali del procedimento sanzionatorio. Queste restano distinte dalla sanzione e vanno recuperate separatamente.

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