CARO AVVOCATO: danno da screditamento professionale

stretta di mano e businessteamL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Nel regime di tutela reale la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore che gli sia derivato dal licenziamento”.

Così la Corte di Cassazione, ha recentemente statuito in ordine al ricorso proosto da un datore di lavoro che aveva illegittimamente licenziato un lavoratore.

Pur confermando quel filone giurisprudenziale che, in tema di risarcimento del danno cui è tenuto il datore di lavoro in conseguenza dell’illegittimità del suo recesso, fissa il limite temporale di detto danno nei tre anni successivi al recesso e decorrenti da questo, presumendo che, se non ostano all’operatività di tale presunzione particolari condizioni di mercato o particolari qualità soggettive del lavoratore licenziato, quell’arco temporale è sufficientemente ampio da consentirgli di trovare un’altra occupazione, il Supremo Collegio investito ha tuttavia riconosciuto il diritto del lavoratore licenziato a chiedere, ed ottenere, in aggiunta a quello, il risarcimento di ogni ulteriore danno patito e subito a causa dell’ingiusto recesso datoriale (es. da screditamento professionale).

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