CARO AVVOCATO: dirtto di prelazione del conduttore in caso di vendita dell’immobile

vendesi rosaL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza dell’11 marzo 2014, n. 5596, è tornata ad occuparsi dei limiti del diritto di prelazione del conduttore nel caso di vendita di immobile.

Il conduttore di un immobile non può vantare un diritto di prelazione assoluto in caso di vendita dell’immobile ma solo nella limitata ipotesi in cui il locatore gli abbia intimato disdetta per la prima scadenza, comunicandogli di voler cedere la proprietà a terzi. A norma dell’art. 3, lett, g) della L. 9 dicembre 1998, n. 431 il diritto di prelazione sussiste solo allorquando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.

In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il riconoscimento del diritto di prelazione non è pertanto normativamente previsto in favore del conduttore in senso assoluto, in quanto conduttore, ma solo nella suddetta limitata ipotesi. E ciò come misura atta a compensare in qualche modo il sacrificio del mancato godimento dell’immobile tolto in locazione, per l’ulteriore quadriennio normativamente previsto, a fronte della utilità, per il locatore, purché sprovvisto di altri immobili ad uso abitativo, oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione, di poter vendere a terzi il bene, ad un prezzo maggiore, corrispondente a quello di mercato per gli immobili liberi.

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