CARO AVVOCATO: diritto di visita dei nonni: dubbi sulla competenza

nonni competenzaL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha richiesto l’intervento della Corte Costizionale in materia di competenza a trattare le cause relative alla richiesta da parte dei nonni di poter vedere i minori.

Tale problematica si è posta a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 154/2013, il quale  ha attribuito agli ascendenti la legittimazione a promuovere un giudizio in cui far valere il loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni (art. 317 bis c.c.). Contestualmente, è stato modificato l’art. 38, primo comma, disp. att. c.c., inserendo, nell’ambito della competenza del Tribunale per i Minorenni, anche il giudizio promosso ai sensi dell’art. 317 bis c.c.

La disposizione è sospettata di incostituzionalità in particolare per eccesso di delega legislativa.

Infatti, l’articolo 2, comma 1, lettera p), della legge delega (Legge n. 219/2012), ha conferito al legislatore delegato il compito di disciplinare “la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti”.

In particolare, i giudici bolognesi hanno sospeso il processo, trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale affinchè giudichi la costituzionalità o meno della norma che sancisce la competenza del Tribunale per i minorenni in tutti questi casi.

E’ stato difatti rilevato che “è ammissibile rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 38 disp. att. primo comma, per eccesso di delega legislativa e violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al Tribunale per i minorenni la competenza funzionale ed inderogabile a trattare le controversie relative al diritto dei nonni di conservare rapporti significativi con i nipoti. Ciò comporta la frantumazione della tutela processuale che dovrebbe essere univoca , come era nello spirito della legge 219/2012, e crea una proliferazione di processi che non tiene affatto conto dell’interesse preminente del minore. La previsione introdotta dal d.lgs. 154/2013 si pone anche in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost. per irragionevolezza e rottura del principio di concentrazione processuale, poiché impedisce di trattare nello stesso giudizio la regolamentazione dei rapporti tra genitori, figli minori e nonni”.

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