CARO AVVOCATO: adozione per le coppie di fatto

convivere-insiemeL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Avere un figlio spesso rimane un desiderio irrealizzato, tanto da indurre molte coppie a tentare di intraprendere la dura strada dall’adozione.

Secondo la legge italiana, possono essere dichiarate idonee all’adozione internazionale solo le coppie spostate e conviventi stabilmente da almeno tre anni (cfr. l’art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 184/83).

Per determinare la durata della convivenza, si tiene conto anche di quella precedente al matrimonio: se i coniugi hanno convissuto prima del matrimonio per un periodo che, cumulato a quello successivo matrimonio, raggiunge i tre anni complessivi e continuativi, la loro domanda è ammissibile.

La durata e la continuatività della convivenza sono accertate dal Tribunale per i minorenni, sulla base delle prove documentali offerte dai coniugi o attraverso l’audizione di testimoni. Dunque, prove utili ad attestare la durata della convinza potrebbero essere, ad esempio, la produzione del certificato di residenza e di stato di famiglia dei due aspiranti genitori dai quali si può evincere che gli stessi vivono all’interno dello stesso immobile, oppure la produzione di un rogito notarile dal quale si evince che i due sono comproprietari dell’immobile pur non avendo la stessa residenza.

La prova per testi deve essere però rigorosa ed è valutata dal Tribunale competente solamente quale ipotesi residuale atta a fondare il convincimento di convivenza stabile tra i due futuri genitori.

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