CARO AVVOCATO: multa nulla se viene indicata la natura dell’autovelox

autoveloxL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

La Corte di Cassazione ha affrontato una fattispecie in cui i verabalizzanti (verbale di violazione di norme del c.d.s.) non avevano dato conto nel verbale elevato a carico del conducente del veicolo sanzionato per eccesso di velocità se la postazione dell‘autovelox fosse fissa oppure temporanea.

Il privato aveva per tale ragione impugnato la contestazione, sostenendo la violazione dell’art. 2 del DM Trasporti 15 agosto 2007, che così prevede “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”.

Disposizione regolamentare, quella appena citata, direttamente correlata alla previsione di cui al comma 6 bis dell’art. 142 c.d.s., il quale, dopo aver chiarito che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del c.d.s.”, prevede che l’individuazione delle modalità di impiego dovesse avvenire con apposito decreto del Ministro dei Trasporti.

La Corte ha innanzitutto evidenziato come per costante giurisprudenza, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 168/2002 l’amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo verbale di contestazione. E tale disposizione normativa, prosegue la pronuncia, è stata interpretata come una norma cogente e dotata di una propria precettività: per cui dalla violazione di tale disposizione discende l’illegittimità della sanzione eventualmente elevata.

In coerenza con tale premessa di fondo, la Corte ha dunque affermato che la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza dell’autovelox è un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale, la cui violazione comporta la nullità della sanzione. Infatti, diversamente ragionando, la norma in questione risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, cosa questa che sembra invece esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa.

 

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