CARO AVVOCATO: l’adozione di un minore

bambino-adozione-latina-7865e3L’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

L’adozione di minorenni è regolata dalla Legge n° 149 del 28 Marzo 2001 , la quale ha radicalmente modificato il precedente impianto legislativo.

Per poter richiedere un minore in adozione è necessario presentare una domanda al Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza.  Nel caso di cittadini italiani residenti all’estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda, è quello dell’ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma.

Bisognerà quindi rivolgersi all’ufficio di cancelleria civile per presentare la “dichiarazione di disponibilità” all’adozione’, corredata di solito da idonea documentazione richiesta dal Tribunale competente (es. certificati mediti, HIV, ecc….), oltre alla dichiarazione dei genitori degli adottanti con la quale i medesimi manifestano il proprio assenso alla procedura.

Gli adottanti devono in primo luogo rispondere ai requisiti previsti dall’art.6 della legge n.184/1983 e seguente legge n° 149 del 28 Marzo 2001. Pertanto:

– la coppia deve essere regolarmente coniugata;

– la coppia deve essere coniugata da almeno tre anni (la stabilità del rapporto può ritenersi realizzata anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo, per un periodo di tre anni, prima del matrimonio);

– la coppia non deve avere in corso o di fatto avuto alcuna separazione;

– l’età dei genitori deve superare di almeno 18 anni ma non più di 45 anni l’età del il figlio da adottare;

– la coppia deve essere capace di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell’indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).

Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità. Qualora invece non vi sia stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante, ai servizi degli Enti locali.

A fronte delle nuove disposizioni previste dalla nuova legge n° 149 del 28 Marzo 2001 (art. 19) la domanda di Adozione ha valore di tre anni dalla data di presentazione.

Impostazioni privacy