CARO AVVOCATO: l’operatività della clausola “claims made” nelle polizze professionali

assicurazione-autoL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

La principale difficoltà giuridica all’inserimento della responsabilità professionale nell’architettura del meccanismo assicurativo come disciplinato dal Codice Civile si è sempre ravvisata nella nozione di sinistro rilevante ai fini dell’art. 1917, c. 1, c.c., con particolare riferimento all’espressione “fatto accaduto durante il periodo di assicurazione”.

Difatti, nella responsabilità professionale, non di rado accade che gli effetti lesivi dell’atto o del fatto posto in essere dal professionista possano comparire anche dopo anni dal compimento di tale fatto o atto. E dunque, il professionista potrebbe anche non essere più coperto dall’assicurazione, con la conseguenza che dovrebbe rispondere personalmente con il suo patrimonio del danno cagionato.

Di solito, molte assicurazioni coprono il danno quando l’atto o il fatto lesivo si è verificato, indipendentemente dal momento di cui sorge il danno risarcibile.

Alcune assicurazioni hanno però introdotto la c.d. clausola “claims made” secondo la quale viene risarcito il danno ogni volta in cui la prima richiesta dello stesso da parte del danneggiato perviene al professionista durante la vigenza della polizza assicurativa, indipendentemente quindi da quando è stato posto in essere il comportamento lesivo o da quando si è verificato l’evento che ha fatto sorgere il danno risarcibile.

Occorre dunque prestare attenzione alla presenze di questa clausola poichè, se è pur vero che in tal modo il premio assicurativo da corrispondere si riduce sensibilmente, il professionista potrebbe essere esposto a seri rischi di mancanza di copertura assicurativa.

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