CARO AVVOCATO: requisiti per avviare l’attività di estetista

estetistaL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

In questo ultimo periodo l’attenzione della stampa si è concentrata sui trattamenti di bellezza effettuati nei centri estetici, ocn particolare riguardo a quelli vietati in tali centri poichè riservati solamente ai medici.

Ebbene, la normativa italiana mira a proteggere le persone che si sottopongono a trattamenti, riservando quelli più invasivi ai soli medici, poichè ritenuti più competenti in caso di valutazione della prestazione da effettuare e in caso di eliminazione degli effetti dannosi di un trattamento non andato a buon fine.

Vi sono però numerosi trattamenti che possono essere effettuati all’interno di centri estetici e, in tal caso, si consiglia di rivolgersi a personale qualificato, poichè, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 1 del 4 gennaio 1990, è stata regolamentata l’attvitià di estetista.

Tale legge è stata successivamente integrata mediante il recepimento di alcune direttive europee, poste a tutela di coloro che fruiscono i servizi dell’estetista. In caso di apertura di un centro estetico, al comune competente per territorio, spetterà la verifica del possesso dei requisiti professionali.

Coloro che hanno i requisiti per iniziare l’attività di estetista hanno l’obbligo di iscrizione nel REA (e quindi la pubblicazione nelle certificazioni e nelle visure) del responsabile tecnico contestualmente con la SCIA (denuncia di inzio attività) che dovrà essere presentata allo sportello unico di attività produttive (S.U.A.P.) e saranno i Comuni di competenza a valutare il possesso o meno dei requisiti professionali.

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