CARO AVVOCATO: la disciplina dei macchinari utilizzati nei centri estetici

centro-estetico-milano-ylanL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Con il D.M. 12 maggio 2011, n. 110  il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Salute, ha definito le direttive alle quali i centri estetici devono adeguarsi in materia di macchinari, procedure e cautele d’uso al fine di garantire una maggiore sicurezza sia agli operatori che agli utenti.

Il decreto ha aggiornato l’elenco delle apparecchiature elettromegnetiche ad uso estetico contenuto nella Legge 4 gennaio 1990, n. 1 che disciplina l’attività di estetista (per ogni apparecchio viene fornita una scheda tecnico-informativa che ne definisce caratteristiche, modalità di esercizio, cautele d’uso e indica le norme tecniche da applicare).

Per ciò che concerne i solarium per abbronzatura, è vietato l’utilizzo dei macchinari ai minori di anni 18 e, comunque, l’utilizzo è sconsigliato a chi ha molti nei, ai soggetti con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell’adolescenza, a chi assume farmaci, che, in alcuni casi, aumentano la fotosensibilità agli UV. Nel centro estetico, prima del trattamento, è necessario informare i clienti sugli effetti nocivi dell’esposizione a raggi UV e dovranno essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni e cautele d’uso.

L’impiego di apparecchiature per depilazione a luce pulsata è riservato a personale con qualifica professionale e con preparazione teorico-pratica specifica, in grado anche di valutare preventivamente le idonee condizioni della cute del soggetto da trattare. Il decreto prevede l’obbligo, sia per l’operatore che per il cliente, di proteggere gli occhi con occhiali protettivi o sistemi equivalenti. Previsto inoltre il divieto di utilizzo su soggetti portatori di pace-maker o di dispositivi impiantabili elettronicamente attivi.

 

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