CARO AVVOCATO: occupazione senza titolo? Le Sezioni Unite precisano la natura dell’azione

casa-cantamessaL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite del 28 marzo 2014, n. 7305, precisa che, nel caso di occupazione abusiva dell’immobile, il proprietario deve esperire l’azione di restituzione se l’immobile stesso era già stato ceduto in virtù di espresso contratto e/o accordo, mentre deve esperire l’azione di rivendicazione se tra le parti non vi era un pregresso accordo.

La Corte difatti stabilisce che  “l’azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall’attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessa-riamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l’azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell’assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell’azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un’azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo“.

 

Impostazioni privacy