CARO AVVOCATO: porto d’armi per la bomboletta spray urticante

bombolettaL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

Con la sentenza 5 febbraio 2014, n. 5719 della Prima Sezione Penale, la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi sulla legittimità della detenzione di bombolette pray urticanti senza essere titolari di apposito porto d’armi.

Tale sentenza non ha che confermato l’orientamento prevalente in tema di armi da fuoco ed è stato nuovamente chiarito che questi tipi di oggetti debbono essere equiparati alle armi da fuoco e, come tali, possone essere legittimamente detenute previo regolare possesso di porto d’armi.

Sulla questione trattata, la Suprema Corte di Cassazione si era già pronunciata stabilendo che “integra il reato previsto dall’art. 4 L. 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. mod., il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo da cui all’art. 2, L. n. 110 del 1975” (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 11753 del 28 febbraio 2012, rv. 252261). Già in tal senso anche Cass. pen., Sez. I, sent. n. 6106 del 13 gennaio 2009, rv. 243349, secondo la quale: “la bomboletta spray contenente sostanza urticante è compresa tra gli aggressivi chimici il cui porto illegale costituisce reato ai sensi della legge 2 ottobre 1967 n. 895“.

 

Impostazioni privacy