CARO AVVOCATO: novità in materia di contratto a termine e di apprendistato

gazzetta ufficialeL’avvocato Sara Testa Marcelli risponde:

È stato pubblicato in G.U. il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 recante Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

Il decreto legge sopra citato ha effettuatto degli interventi in materia di contratto di lavoro a termine e di contratto di lavoro di apprendistato, oltre ad intervenire sulle modalità di rilascio del DURC (l’attestazione della regolarità dei versamenti contributivi ai dipendenti, necessaria per poter avere rapporti giuridici con la Pubblica amministrazione).

Per ciò che concerne il contratto a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità, fissando il limite massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto.

Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare anche più volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa. Previsioni attuate mediante la modifica dell’art.1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

Per quanto riguarda il contratto di apprendistato si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.

Sono stati infatti abrogati i commi 3-bis e 3-ter del TU sull’Apprendistato DLgs 167 2011. È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.

Un ulteriore intervento di semplificazione riguarda la smaterializzazione del DURC, superando l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese.

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